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DECRETO LEGGE 30 Giugno 2003 - Patentino
ciclomotori
Decreto riguardante il
patentino per i ciclomotori
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'art. 6
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9;
Considerata l'esigenza di stabilire le direttive, le modalità ed i programmi
dei corsi e degli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la
guida di ciclomotori;
Considerata altresì l'esigenza di stabilire, in via transitoria, una durata
diversificata dei corsi che si svolgono nelle scuole, fino alla completa
realizzazione dell'insegnamento dell'educazione stradale di cui all'art. 230 del
codice della strada;
Considerata in particolare l'esigenza che il corso svolto nelle scuole sia
integrato da più approfondite nozioni di educazione alla legalità,
soprattutto in ordine ai comportamenti da tenere sulle strade, al fine di
promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di
sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del
nuovo codice della strada;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
DECRETA:
Art. 1.
Programma dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida
dei ciclomotori secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono svolti presso le scuole, ovvero presso le
autoscuole.
2. 1. Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei
ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessità della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
Art. 2.
Svolgimento dei corsi
1. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida
dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20
ore, così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
2. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida
dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così
ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri
conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o dalle
autoscuole che effettuano i corsi.
Art. 3.
Esame
1. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a
coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli
argomenti elencati all'art. 1. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono
aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non
sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore
di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si
superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno
terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati
dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.
2. L'ammissione all'esame è subordinato all'assenso scritto di un tutore
del candidato.
3. La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta sul modello
di cui all'allegato 2 al presente decreto. Alla richiesta devono essere allegate
le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a
motore) della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al
certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).
4. L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e
attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano
quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si
intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro.
5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti
terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle
patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla
tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.
6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole
è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici abilitato ad effettuare esami di idoneità per
il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo
quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada.
Art. 4.
Questionari d'esame
1. Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante
elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo
di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche
alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:
tutte e tre vere;
due vere e una falsa;
una vera e due false;
tutte e tre false.
2. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al
massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
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