Legge 3 del 2003

CENTRO DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCA SUL FENOMENO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Dipartimento delle Dipendenze Azienda U.S.L. 8 Arezzo - Servizio Sanitario della Regione Toscana

 

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 Art. 51, Legge n 3, del16 Gennaio 2003

1)    E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a)quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico

b)quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

 2)    Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’art.17, comma 1, della legge 23 Agosto 1988, n°400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3)    Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.

4)    Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 Agosto 1988, n° 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui commi 1,2,3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5)    Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 Novembre 1975, n° 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 Dicembre 2001, n°448.

6)    Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1,2, primo periodo, 3 e 5, entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore dal regolamento di cui al comma 2.

7)    Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sedi di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 Novembre 1981, n°689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8)    Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9)    Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3,5,6,8,9,10 e 11 della legge 11 Novembre 1975, n°584.

10)  Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

 Il divieto sarà in vigore dal 29 Dicembre 2004 - Proroga del divieto al 10 Gennaio 2005

 

 QUALI CARATTERISTICHE DOVRANNO AVERE I “LOCALI RISERVATI AI FUMATORI?”

 Il D.P.C.M. 23 Dicembre 2003 ha definito nell’allegato 1 i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

QUALI REQUISITI TECNICI DEVONO AVERE I “LOCALI PER FUMATORI?”

I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 Gennaio 2003, n°3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi,dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare seguenti requisiti strutturali:

°essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

°essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;

°essere forniti di adeguata segnaletica;

°non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

QUALI I REQUISITI TECNICI DEVONO AVERE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D’ARIA DEI LOCALI PER FUMATORI?

I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d’aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento di altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto.

I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto della vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità competente.

PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE COME DEVE ESSERE LA SUPERFICIE DESTINATA AI FUMATORI?

La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell’art.51 della legge 16 Gennaio 2003, n°3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.

QUALI SONO I MODELLI DEI CARTELLI RELATIVI AL DIVIETO DI FUMARE?

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare  sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello prima descritto, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.

COME SONO CONTRASSEGNATI I LOCALI PER FUMATORI?

I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli,con l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità con cartelli relativi al divieto di fumo, la scritta “AREA PER FUMATORI”.

Quest’ultimi cartelli sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità con i cartelli relativi al divieto di fumo, la dizione: “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell’area riservata.

COSA ACCADE SE IL LOCALE NON RISPONDE A TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE PRIMA DESCRITTE?

Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazione della normativa di cui all’art.51 della legge 16 Gennaio 2003, n° 3.

QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE?

Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1,2, primo periodo, 3 e 5 della legge 16 Gennaio 2003 n° 3 entreranno in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al D.P.C.M.23 dicembre 2003 (29 dicembre 2004).

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE PER LE INFRAZIONI?

Alle infrazioni al divieto previsto dalla legge 16 Gennaio 2003 n° 3  nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, devono essere ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimi ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24 Novembre 1981, n° 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

 

IN ATTESA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI A QUALI LEGGI CI SI PUO’ RIFERIRE?

Rimangono in vigore tutte le leggi precedenti alle ultime disposizioni quali gli articoli 3,5,6,8,9,10 e 11 della legge 11 Novembre 1975 n°584.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Bisogna, inoltre, ricordare quanto valido in materia di tutela della salute dei lavoratori.

IN QUALITA’ DI LAVORATORI COME SI PUO’ ESSERE TUTELATI DAL FUMO PASSIVO?

Il fumo passivo ed i rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi costituiscono un problema rilevante che deve essere adeguatamente affrontato dal datore di lavoro.

Bisogna ricordare che l’art.32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, dell’individuo e interesse della collettività.

L’art. 2087 del codice civile prevede esplicitamente a carico del datore di lavoro l’obbligo contrattuale generale di sicurezza, ai sensi del quale “il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica”.

Gli articoli 1,3,4,31 D. Lgs. n° 626/94 e l’art.9 D.P.R. n° 303/1956 impongono ai datori di lavoro, come ha affermato in moto deciso la Corte Costituzionale, l’obbligo di “attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata” e quindi anche l’obbligo di proteggere in via preventiva i non fumatori nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’art. 9 del D.P.R. 303 (19.03.1956) modificato dall’art. 33 del decreto legge 626/94 stabilisce che “nei luoghi di lavoro chiusi è necessario (…)i lavoratori dispongono di aria salubre in quantità sufficiente (…)”.

E’ il datore di lavoro che deve quindi garantire aria salubre in quantità sufficiente. Un’aria che contiene sostanze cancerogene, come l’aria contaminata da fumo passivo non può essere salubre. Poiché non esiste  un valore soglia per le sostanze cancerogene prodotte dal fumo di tabacco.

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 © Ce.Do.S.T.Ar. - Centro Documentazione e Ricerca sul Fenomeno delle Dipendenze Patologiche del Ser.T. di Arezzo, 2006

Responsabile: Dr Fiorenzo Ranieri (ranieri@cedostar.it)

Direttore Dipartimento Dipendenze Az USL 8 Arezzo: Dr Paolo E. Dimauro

Sito costruito e aggiornato da Fiorenzo Ranieri e da Ilaria Caremani caremani@cedostar.it, salvo diversa indicazione