CENTRO DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCA SUL FENOMENO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Dipartimento delle Dipendenze Azienda U.S.L. 8 Arezzo - Servizio Sanitario della Regione Toscana

 

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LA LEGGE 626/94 in sintesi

La legge 626 recepisce 8 Direttive CEE :

391/89: "misure per il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori"
654/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro"
655/89: "requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature"
656/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di protezioni individuali"
269/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per la movimentazione manuale dei carichi"
270/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per attività svolte su attrezzature con videoterminali"
394/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti cancerogeni"
679/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti biologici".
 
Gli obiettivi che si pone il decreto sono rivolti alla sistematica ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al contenimento, prima che producano effetti indesiderati.
Impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni ambiente di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni
"Unità Produttiva".

Definisce nuove figure e servizi che concorrono alla realizzazione del "Sistema Sicurezza":

  • il Datore di lavoro
  • il Servizio di Prevenzione e Protezione
  • i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  • i Lavoratori designati per la gestione delle emergenze
  • il Medico Competente.

 
Questa legge deve essere applicata in tutte le aziende :

  • sia pubbliche
  • sia private
  • qualunque sia il numero dei dipendenti
  • qualunque sia il rapporto di lavoro
  • tutela anche i lavoratori degli appalti.

 
La legge prevede delle misure generali di tutela che devono realizzarsi attraverso :

  • valutazione dei rischi
  • eliminazione dei rischi
  • riduzione dei rischi alla fonte
  • programmazione della prevenzione
  • sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso o non lo è
  • priorità protezione collettiva su quella individuale
  • limitazione numero dei lavoratori esposti a rischio
  • controllo sanitario dei lavoratori
  • misure di protezione collettiva ed individuale
  • misure di emergenza : pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori
  • ecc, ecc.

 
Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi (informare è già prevenire), il D.Lgs. 626 prevede che il datore di lavoro attui:

  • l’analisi dei rischi
  • la valutazione dei rischi
  • il documento di programmazione della prevenzione
  • la manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti
  • l’informazione e la formazione


Tale attività deve coinvolgere i lavoratori
 
Compiti del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve:

  • valutare i rischi presenti in azienda
  • organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze
  • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito che può svolgere anche direttamente)
  • nominare, se i rischi aziendali lo richiedono, il Medico Competente (il medico competente non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-, partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)
  • informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza.

 
Compiti dei Lavoratori
I lavoratori devono:

  • rispettare le istruzioni impartite
  • utilizzare correttamente i DPI
  • sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti
  • segnalare inconvenienti e pericoli
  • partecipare ai corsi di informazione e formazione
  • eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza


in ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

  • ha la facoltà del controllo dello svolgimento corretto dell’intera attività di prevenzione
  • accede ai luoghi di lavoro
  • deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi
  • deve essere consultato sui vari problemi di prevenzione
  • deve ottenere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori

 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
provvede:

  • ad individuare i fattori di rischio
  • ad elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • a proporre programmi di informazione e formazione
  • a fornire specifiche informazioni ai lavoratori su :

a.      rischi potenziali

b.     misure di prevenzione da adottare.

 
Riunione periodica di Prevenzione e Protezione
la riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno (nonché tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti
partecipano alla riunione:

  • il datore di lavoro
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • il rappresentante/i dei lavoratori dei lavoratori per la sicurezza
  • il medico competente


analizzano:

  • il documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione
  • i mezzi personali di protezione
  • il programma di informazione e formazione

 
La gestione delle emergenze
prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve:

  • designare i lavoratori incaricati, in ogni unità produttiva (addetti alle emergenze), i quali non possono rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo
  • formarli
  • informare tutti i lavoratori
  • programmare gli interventi ed i rapporti con i servizi pubblici competenti (ad es.:VVFF, USL)
  • fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze

 
Organismi Paritetici
a livello territoriale sono costituiti Organismi Paritetici tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
 
In sostanza la legge 626:

  • immette figure nuove sulla scena della prevenzione
  • modifica il ruolo delle figure tradizionali
  • apre spazi per una "filosofia nuova" della prevenzione attraverso :

1.     una più marcata e precisa connotazione delle responsabilità aziendali

2.     una valorizzazione degli elementi comunicativi (informazione/formazione) della prevenzione

3.     una spinta alla concertazione sociale

4.     un impulso a ridefinire il ruolo del servizio pubblico

 
Cosa rimane in vigore dopo il decreto legislativo 626?

  • costituzione, art. 2087 C.C., C.P., ecc
  • norme DPR 547, 303, ecc, non modificate
  • DPR 175/88 (rischi rilevanti)
  • Leg. 277/91 (rumore, piombo, amianto)
  • DPR 962/82, D. Leg. 77/92, ecc.
  • circolari 46/79, 61/81 (ammine aromatiche)
  • ecc.


La legge 626 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi quali : n RLS da eleggere, tempo messo a disposizione per l’espletamento del mandato, formazione dei rappresentanti

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 © Ce.Do.S.T.Ar. - Centro Documentazione e Ricerca sul Fenomeno delle Dipendenze Patologiche del Ser.T. di Arezzo, 2006

Responsabile: Dr Fiorenzo Ranieri (ranieri@cedostar.it)

Direttore Dipartimento Dipendenze Az USL 8 Arezzo: Dr Paolo E. Dimauro

Sito costruito e aggiornato da Fiorenzo Ranieri e da Ilaria Caremani caremani@cedostar.it, salvo diversa indicazione