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LA LEGGE 626/94 in sintesi
La legge 626 recepisce 8 Direttive CEE :
391/89: "misure per il miglioramento della sicurezza e la salute
dei lavoratori"
654/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro"
655/89: "requisiti di sicurezza e salute per l’uso di
attrezzature"
656/89: "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso
di attrezzature di protezioni individuali"
269/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per la
movimentazione manuale dei carichi"
270/90: "prescrizioni minime di sicurezza e salute per attività
svolte su attrezzature con videoterminali"
394/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti
cancerogeni"
679/90: "protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti
biologici".
Gli obiettivi che si pone il decreto sono rivolti alla sistematica ricerca
dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al
contenimento, prima che producano effetti indesiderati.
Impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni
ambiente di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni
"Unità Produttiva".
Definisce nuove figure e servizi che concorrono alla realizzazione del
"Sistema Sicurezza":
- il Datore di lavoro
- il Servizio di Prevenzione e Protezione
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza
- i Lavoratori designati per la gestione
delle emergenze
- il Medico Competente.
Questa legge deve essere applicata in tutte le aziende :
- sia pubbliche
- sia private
- qualunque sia il numero dei dipendenti
- qualunque sia il rapporto di lavoro
- tutela anche i lavoratori degli appalti.
La legge prevede delle misure generali di tutela che devono realizzarsi
attraverso :
- valutazione dei rischi
- eliminazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- programmazione della prevenzione
- sostituzione di ciò che è pericoloso con
ciò che è meno pericoloso o non lo è
- priorità protezione collettiva su quella
individuale
- limitazione numero dei lavoratori esposti
a rischio
- controllo sanitario dei lavoratori
- misure di protezione collettiva ed
individuale
- misure di emergenza : pronto soccorso,
antincendio, evacuazione dei lavoratori
- ecc, ecc.
Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei
rischi (informare è già prevenire), il D.Lgs. 626 prevede che il datore di
lavoro attui:
- l’analisi dei rischi
- la valutazione dei rischi
- il documento di programmazione della
prevenzione
- la manutenzione degli ambienti, delle
macchine e degli impianti
- l’informazione e la formazione
Tale attività deve coinvolgere i lavoratori
Compiti del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve:
- valutare i rischi presenti in azienda
- organizzare la sicurezza e la gestione
delle emergenze
- nominare il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (compito che può svolgere anche direttamente)
- nominare, se i rischi aziendali lo
richiedono, il Medico Competente (il medico competente non ha solo il
compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta
delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-,
partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)
- informare e formare i lavoratori sui
rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la
sicurezza.
Compiti dei Lavoratori
I lavoratori devono:
- rispettare le istruzioni impartite
- utilizzare correttamente i DPI
- sottoporsi agli accertamenti sanitari,
quando previsti
- segnalare inconvenienti e pericoli
- partecipare ai corsi di informazione e
formazione
- eleggere o designare i propri
rappresentanti per la salute e la sicurezza
in ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad
applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- ha la facoltà del controllo dello
svolgimento corretto dell’intera attività di prevenzione
- accede ai luoghi di lavoro
- deve essere consultato preventivamente in
relazione alla valutazione dei rischi
- deve essere consultato sui vari problemi
di prevenzione
- deve ottenere le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la prevenzione e la tutela della
salute dei lavoratori
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
provvede:
- ad individuare i fattori di rischio
- ad elaborare misure preventive e
protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- a proporre programmi di informazione e
formazione
- a fornire specifiche informazioni ai
lavoratori su :
a.
rischi potenziali
b.
misure di prevenzione da adottare.
Riunione periodica di Prevenzione e
Protezione
la riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno (nonché
tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano
nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati
conseguiti
partecipano alla riunione:
- il datore di lavoro
- il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
- il rappresentante/i dei lavoratori dei
lavoratori per la sicurezza
- il medico competente
analizzano:
- il documento di analisi e valutazione dei
rischi e di programmazione della prevenzione
- i mezzi personali di protezione
- il programma di informazione e formazione
La gestione delle emergenze
prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve:
- designare i lavoratori incaricati, in
ogni unità produttiva (addetti alle emergenze), i quali non possono
rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo
- formarli
- informare tutti i lavoratori
- programmare gli interventi ed i rapporti
con i servizi pubblici competenti (ad es.:VVFF, USL)
- fornire i mezzi necessari a far fronte
alle emergenze
Organismi Paritetici
a livello territoriale sono costituiti Organismi Paritetici tra le
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
In sostanza la legge 626:
- immette figure nuove sulla scena della
prevenzione
- modifica il ruolo delle figure
tradizionali
- apre spazi per una "filosofia nuova"
della prevenzione attraverso :
1.
una più marcata e precisa connotazione delle responsabilità
aziendali
2.
una valorizzazione degli elementi comunicativi
(informazione/formazione) della prevenzione
3.
una spinta alla concertazione sociale
4.
un impulso a ridefinire il ruolo del servizio pubblico
Cosa rimane in vigore dopo il decreto legislativo 626?
- costituzione, art. 2087 C.C., C.P., ecc
- norme DPR 547, 303, ecc, non modificate
- DPR 175/88 (rischi rilevanti)
- Leg. 277/91 (rumore, piombo, amianto)
- DPR 962/82, D. Leg. 77/92, ecc.
- circolari 46/79, 61/81 (ammine
aromatiche)
- ecc.
La legge 626 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di
alcuni aspetti applicativi quali : n RLS da eleggere, tempo messo a
disposizione per l’espletamento del mandato, formazione dei rappresentanti
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