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Capo I |
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DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. |
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(Oggetto – Definizioni) |
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1. La presente legge reca norme
finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12
marzo 1982 sui problemi dell’alcolismo nei Paesi della Comunità, della
risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente
l’abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della
sanità, con particolare riferimento al piano d’azione europeo per l’alcol
di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal
Comitato regionale per l’Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta
europea sull’alcol, adottata a Parigi nel 1995. |
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2. Ai fini della presente legge, per
bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con
gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni
prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. |
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Art. 2. |
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(Finalità) |
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1. La presente legge: |
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a) tutela il diritto delle
persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate
all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche; |
b) favorisce l’accesso
delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l’informazione e l’educazione sulle
conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di
formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza
scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a
prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati. |
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Art. 3. |
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(Attribuzioni dello Stato) |
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1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all’articolo 4, nel rispetto delle
competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale,
sono definiti: |
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a) i requisiti minimi,
strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che
tengano conto dell’incidenza territoriale degli stessi; |
b) gli standard
minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate
alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi
all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo
modalità che garantiscano l’elaborazione e la diffusione degli stessi a
livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare
nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme,
negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile. |
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2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno adotta i
provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle
strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al
consumo e all’abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di
attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a
garantire un’attività di controllo continuativa. |
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco
adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico
del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie
antiabuso o anticraving dell’alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H,
sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie
territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le
organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma
1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. Per la realizzazione delle attività di
informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. |
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Art. 4. |
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(Consulta nazionale sull’alcol e sui
problemi alcolcorrelati) |
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1. È istituita la Consulta nazionale
sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata
«Consulta», composta da: |
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a) il Ministro per la
solidarietà sociale, che la presiede; |
b) tre membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) il direttore dell’Istituto superiore di sanità o un suo
delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno
su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i) due membri designati dal Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Società italiana di alcologia o un
suo delegato. |
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2. La Consulta nomina al proprio
interno un vicepresidente. |
3. Per ognuno dei membri della
Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è
designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l’entità dei
rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della
Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo
dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la
presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell’organizzazione della Consulta.
5. La Consulta: |
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a) collabora nella
predisposizione della relazione prevista dall’articolo 8, esaminando, a
tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano; |
b) formula proposte ai
Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall’articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che
si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare
riferimento all’Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito
attinente all’alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle
finalità della presente legge. |
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6. Per l’istituzione ed il
funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. |
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Art. 5. |
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(Modifiche agli ordinamenti didattici
universitari) |
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1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle
professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché
del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo
scopo di assicurare, quale corso di studio, l’apprendimento dell’alcologia. |
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Art. 6. |
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(Modifiche al codice della strada) |
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1. Al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
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a) all’articolo 119, comma
8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati»; |
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b) all’articolo 186, comma
4, le parole: «In caso di incidente o» sono soppresse. |
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2. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell’articolo 123, comma
10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede
all’integrazione dei programmi di esame per l’accertamento dell’idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida al fine di assicurare un’adeguata informazione sui rischi
derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima
della guida. |
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3. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una
modifica al comma 1 dell’articolo 379 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la
modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per
litro a 0,5 grammi per litro. |
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Art. 7. |
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(Modifica all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540) |
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1. All’articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte,
in fine, le parole: «con particolare riferimento alle controindicazioni
provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e
superalcoliche, nonché l’eventuale pericolosità per la guida derivante
dall’assunzione dello stesso medicinale». |
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Art. 8. |
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(Relazione al Parlamento) |
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1. Il Ministro della sanità trasmette
al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle
regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2. |
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Capo II |
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COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO |
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Art. 9. |
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(Attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano) |
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1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle risorse destinate
all’assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale,
alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, all’individuazione dei servizi e delle strutture, anche
ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli
interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione
ed all’aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi
stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 3. |
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2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi
della presente legge. |
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Art. 10. |
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(Intervento ospedaliero) |
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1. Il trattamento dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità
operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie
pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell’articolo 8-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché
presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517. |
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Art. 11. |
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(Strutture di accoglienza) |
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1. Nell’ambito della loro
programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono
realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni
e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti
alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di
osservazione e cure prima dell’invio al trattamento domiciliare o in
day-hospital. |
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2. La permanenza presso le strutture
di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni. |
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Art. 12. |
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(Collaborazione con enti ed associazioni) |
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1. Le regioni, le aziende unità
sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività
avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni
pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1 della presente legge. |
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Capo III |
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DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL
CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO |
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Art. 13. |
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(Disposizioni in materia di pubblicità) |
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1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai
rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza di
valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine
controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e
sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e
superalcoliche. |
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2. È vietata la pubblicità di bevande
alcoliche e superalcoliche che: |
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a) sia trasmessa
all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti
precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; |
b) attribuisca efficacia o
indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero
rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o
superalcoliche. |
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3. È vietata la pubblicità diretta o
indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età. |
4. È vietata la pubblicità
radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16
alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
superalcoliche: |
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a) sulla stampa giornaliera
e periodica destinata ai minori; |
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b) nelle sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori. |
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6. La violazione delle disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La
sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. |
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7. La sanzione di cui al comma 6 si
applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari
delle sale cinematografiche. |
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Art. 14. |
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(Vendita di bevande superalcoliche
sulle autostrade) |
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1. È vietata la vendita al banco di
bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade
dalle ore 22 alle ore 6. |
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2. La violazione della disposizione di
cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni. |
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Art. 15. |
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(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) |
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1. Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. |
2. Per le finalità previste dal
presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende
unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di
cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si
applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 5 milioni. |
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Capo IV |
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 16. |
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(Copertura finanziaria) |
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1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. |
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2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |