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Legge quadro contro l'alcolismo
(cliccare
qui per il testo completo)
Il legislatore con la legge 30 marzo
2001 n. 125, in linea con una serie di atti dell'Unione Europea e
internazionali, ha adottato una disciplina complessiva in materia di alcool e di
problemi alcolderivati per far fronte al problema dell'alcolismo, sia in
relazione alle conseguenze che il consumo e la dipendenza dall'alcool, sia in
relazione alle situazioni di pericolo per gli altri, che i soggetti in stato di
ubriachezza possono determinare.
Tra le finalità di tale legge, infatti, all'art. 2, si fa riferimento alla
"tutela del diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli
adolescenti ad una vita familiare e lavorativa protetta dalle conseguenze legate
all'abuso di bevande alcoliche e super alcoliche e superalcoliche".
Viene, innanzitutto, specificato che per bevanda alcolica si intende ogni
prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di
alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21%
di alcool in volume.
La legge predispone una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle
regioni, che dovranno definire i "requisiti minimi, strutturali ed organizzativi
dei servizi sanitari per attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie alcolcorrelati,
secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi (art.
3, comma 1, lett. a); le azioni di monitoraggio dei dati relativi all'uso di
alcool (comma 1, lettera c); le azioni di prevenzione e informazione da
realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle
caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile"
(comma 1, lettera d).
Il legislatore ha voluto occuparsi della prevenzione, della cura, del
reinserimento sociale degli alcoldipendenti, da un lato attraverso la
realizzazione di una "Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi
alcolcorrelati", volta a collaborare alla predisposizione della relazione del
Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi di tale legge, formulare
proposte alle autorità competenti (art. 4); dall'altro lato attraverso la
previsione di strutture di accoglienza per i pazienti alcoldipendenti che, dopo
la fase acuta, "necessitano di osservazioni e cure prima dell'invio al
trattamento domiciliare o in day hospital" (art. 11).
La legge 125/2001, inoltre, introduce strumenti di informazione e prevenzione al
consumo e all'abuso di alcool e rendere più incisive le disposizioni sia in sede
di rilascio delle abilitazioni alla guida sia in sede di controllo sulle strade.
Più precisamente:
- viene indicata la necessità di intensificare i controlli sulle strade "durante
le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e a all'abuso
di alcool" (art. 3, comma 2);
- viene modificato l'art. 119 del codice della strada, prevedendo che in sede di
rilascio dell'abilitazione, nel caso in cui siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti e sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati (art. 6, lettera a);
- si dispone che il Ministero dei trasporti e della navigazione preveda in via
amministrativa misure di sensibilizzazione degli istruttori e degli insegnanti
delle autoscuole un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione
di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida (art. 6, comma 2);
- viene previsto che ogni volta che vi sia motivo si ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione da alcool, si proceda all'accertamento.
Gli articoli 13, 14, 15, invece, introducono disposizioni sanzionatorie per i
casi di maggior pericolo sia con riferimento alla sollecitazione al consumo di
alcool, sia con riferimento alle conseguenze concrete che può determinare
l'abuso di alcol. Vengono, infatti, introdotti una serie di divieti, la
violazione dei quali comporta una pluralità di sanzioni amministrative.
Tali divieti riguardano:
a) la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche (art. 13);
b) la vendita di bevande superalcoliche nelle aree di servizio autostradale
(art. 14);
c) le attività lavorative che "comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, incolumità o la salute dei terzi" (art. 15).
Al fine di meglio comprendere la portata normativa di tale disciplina
sanzionatoria, è stato osservato, che occorre fare riferimento agli artt.
686-691 c.p., in particolare l'art. 687, il quale punisce con la sanzione
amministrativa fino a lire centomila chiunque acquista o consuma, in un
esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la
vendita, e l'art. 691, il quale prevede la reclusione da tre mesi a un anno per
chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza; ad alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del testo
unico di pubblica sicurezza (Rd 6 maggio 1940 n. 635, in particolare gli art.
176, 181 e 182) e, infine, alla legge 25 agosto 1991 n. 287, recante
"aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
servizi".
Per quanto concerne tale regolamento, il legislatore da un lato ha rimesso la
disciplina "sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi
alle bevande alcoliche e superalcoliche" ad un codice di autoregolamentazione,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge, da
parte delle emittenti radiotelevisive, delle agenzie pubblicitarie e dei
produttori (art. 13, comma 1).
Dall'altro lato ha imposto una serie di divieti (art. 13, comma2):
a) divieto di pubblicità all'interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti precedenti e successivi agli stessi;
b) divieto di attribuire efficacia o indicazioni terapeutiche non riconosciute
dal Ministero della Sanità;
c) il divieto di rappresentare minori intenti al consumo di alcool o comunque di
rappresentare in modo positivo l'assunzione delle bevande in esame;
d) il divieto di pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di
18 anni di età.
Per quanto riguarda le sole bevande superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente da minori viene previsto:
a) il divieto di pubblicità radiotelevisiva nella fascia oraria dalle ore 16:00
alle ore 19:00 (art. 13, comma 4);
b) il divieto di pubblicità in qualsiasi forma sulla stampa giornaliera e
periodica dedicata ai minori (art. 13, comma 5, lett. a);
c) il divieto di pubblicità nelle sale cinematografiche nel caso di proiezione
di film destinati prevalentemente ai minori (art. 13, comma 5, lett. b).
Viene inoltre precisato che tra i destinatari della sanzione vanno ricompresi
anche i produttori, i responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli
organi di stampa, i proprietari di sale cinematografiche.
E' stato osservato che la legge non prevede alcun tipo di sanzione per la
violazione dei divieti di cui al comma 5, ovvero il divieto di qualsiasi forma
di pubblicità di bevande superalcoliche sulla stampa giornaliera e periodica
destinata ai minori, nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione
di un film destinato prevalentemente alla visione dei minori a meno che il
riferimento a "ogni ulteriore trasgressione" debba essere inteso come
trasgressione a ulteriori disposizioni dell'art. 13.
Il legislatore si è infine preoccupato di vietare la "vendita al banco" di
bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle
ore 22:00 alle ore 06:00 e in caso di violazione è disposta la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5 a 10 milioni di lire (art. 14). Si è rilevato che
se per "vendita al banco" il legislatore ha voluto intendere la cosiddetta
"vendita al minuto" con consumazione sul posto, se ne dovrebbe dedurre che la
vendita nelle aree di servizio situate lungo le autostrade per asporto dei
superalcolici in bottiglia risulta essere ammessa. Ciò comporterebbe un
sensibile vulnus agli obiettivi che la legge intende perseguire.
Da ultimo, va osservato che nel caso di acquisto o consumo di bevande in
violazione dell'art. 14 si applica l' art. 687 c.p. che prevede una sanzione
fino a 100mila lire chiunque acquista o consuma in un esercizio pubblico bevande
alcoliche fuori del tempo in cui ne è consentita la vendita.
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