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Legge
n. 381 dell' 8 novembre 1991 -
Disciplina delle cooperative sociali
Art.
1 (Definizione)
1. Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge,
le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
"cooperativa sociale".
Art.
2 (Soci volontari)
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente.
2. I
soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro
numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai
soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in
materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina
l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle
prestazioni relative.
4. Ai
soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci
volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 .
Art.
3 (Obblighi e divieti)
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista
dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come dall'articolo ó, comma
1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale
di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art.
4 (Persone svantaggiate)
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative
alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si
considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il
Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la
Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato
decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
successive modificazioni.
2. Le
persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per
cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente
articolo, sono ridotte a zero.
Art.
5 (Convenzioni)
1.
Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed
educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2.
Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative
debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
Art.
6 (Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577)
1. Al
citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se
l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale deve essere
trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, entro
quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nei cui territorio
la cooperativa ha sede legale";
b)
all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per
le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti
previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione
nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al
secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione
cooperazione sociale";
d)
all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da
esse svolta".
Art.
7 (Regime tributario)
1. Ai
trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative
sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 dei decreto dei Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le
cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali
ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto
o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività
sociale.
3.
Alla tabella A, parte II, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da
cooperative sociali" .
Art.
8 (Consorzi)
1. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come
società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai
settanta per cento da cooperative sociali.
Art.
9 (Normativa regionale)
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle
cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei
servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di
sviluppo della occupazione.
2. Le
regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo in
particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione
delle norme contrattuali vigenti.
3. Le
regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo
della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle
regioni medesime.
Art.
10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza)
1.
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.
Art.
11 (Partecipazione delle persone giuridiche)
1.
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche
pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
delle attività di tali cooperative.
Art.12
(Disciplina transitoria)
1. Le
cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente
legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa
previste.
2. Le
deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della
presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e
2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la
maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all'art. 3
Il
testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. t577/1947 (Provvedimenti per la
cooperazione), come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è
il seguente:
Art.
26 (Requisiti mutualistici).
Agli
effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando
negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto
di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale
ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione
delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica
utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il
Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le
Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.
Il
testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n.1577/1947, così come modificato
dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma 1,
lettere c) e d), della presente legge, è il seguente:
Art.
13 {Riordinamento del registro prefettizio)
Nel
registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative
ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a)
tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
1.
(soppressa).
Il
registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed
attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.
Oltre
che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono
iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta
Il
testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è il seguente:
Art.
2 (Ispezioni)
La
vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le
ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono
eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art.
18.
Le
ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità
con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le
ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che
eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato
competenti per materia.
Note
all'art. 4:
Il
testo degli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge n. 354/1975 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) è il seguente:
Art.
47 (come sostituito dall'art. 11 della legge n.663/1986) (Affidamento in prova
al servizio sociale)
1. Se
la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere
affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello
della pena da scontare.
2. I1
provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della
personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto , nei casi
in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le
prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3.
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere
alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia
cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al
tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico
ministero o il pretore investito dell'esecuzione.
4. Se
l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o
dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero
o al pretore, il quale se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende
l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al
quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide
entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
5.
All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni
che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio
sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare
determinati locali ed al lavoro.
6.
Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del
periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni,
o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni
che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali
che possono portare al compimento di altri reati.
7.
Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile
in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di
assistenza familiare.
8.
Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza.
9. Il
servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le
difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con
la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10.
Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul
comportamento del soggetto.
11.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla
legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione
della prova.
12.
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto
penale.
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 1989, n. 28 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 47, primo comma, così come sostituito dall'art. 11 della legge 10
ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene,
ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto
anche della pena espiata.
La
Corte Costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1989, n. 52 - serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non
prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o
per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in
prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato
un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2
dello stesso articolo.
La
Corte Costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 4
novembre 1987, n.46 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui - in caso di
revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per
comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al
tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare,
tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo
comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
Art.
47-bis (aggiunto dall'art. 12 della legge n. 663/1 986) (Affidamento in prova in
casi particolari)
1. Se
la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 47, deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi,
l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al
servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno
degli enti, associazioni cooperative o privati di cui all'art. 1-bis del decreto
legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o
di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del
programma concordato.
2. Si
applica la procedura di cui al comma 4 delI'art. 47 anche se la domanda è
presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il
pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.
3. Il
tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo,
fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al
difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile
effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza
dichiara inammissibile la richiesta.
4. Ai
fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di
tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
5.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al
pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione il quale, se
l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.
6. Se
il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni
impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di
esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di
controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua
il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla
data del verbale di affidamento.
7.
L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del
presente articolo, più di due volte.
8. Si
applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla
presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio
sociale.
Art.
47-ter (aggiunto dall'art. 13 della legge n. 663/1986) (Detenzione domiciliare)
1. La
pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se
non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di
cura o di assistenza quando trattasi di:
a)
donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente;
b)
persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali;
c)
persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
d)
persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio,
di lavoro e di famiglia.
2. La
detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di
collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di
criminalità.
3. Se
la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che
trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte
terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di
cui al comma 4 dell'art. 47.
4. Il
tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le
modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma delI'art. 254-quater del
codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo.
Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
5. Il
condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è
sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria
per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La
detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto contrario
alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione
delle misure.
7.
Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel
comma 1.
8. Il
condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un
altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi
dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma
del lo stesso articolo.
9. La
denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e
la condanna ne importa la revoca.
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1990, n. 16 - serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 47-ter, primo comma, n. 1 nella parte in cui non
prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse
condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Art.
48 (come modificato dall'art. 29 della legge n. 663/1986) (Regime di
semilibertà)
Il
regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato
di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I
condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano
abiti civili.
Il
testo dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 3
della legge 8 maggio 1949, n. 285, poi modificato dall'art. 17 della legge 17
febbraio 1971, n. 127, è il seguente:
Art.
18 (Istituzione della commissione centrale per le cooperative)
È
istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la
Commissione centrale per le cooperative composta come segue:
1) il
direttore generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale
di grado non inferiore al 6°;
2) un
rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri:
Interno, Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste, Trasporti,
Industria e Commercio, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza Sociale, nonché
del Sottosegretariato per l'Assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e
dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione;
3) i
rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a
norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna
associazione;
4) un
esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente
nominati dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale in rappresentanza
delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per
ottenere il riconoscimento.
In
caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo, il
Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvede alla nomina dei
rappresentanti stessi, scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel
campo della cooperazione.
I
membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro e
la Previdenza Sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La
Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.
La
Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà
comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il Lavoro e la
Previdenza Sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.
La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.
Note
all'art 6:
Il
testo dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
Art.
10 (Poteri degli ispettori)
Gli
enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti
i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e
i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di
ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre
originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale
rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.
Entro
quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può presentare
ulteriori osservazioni.
L'ispettore e tenuto al segreto d'ufficio.
Uno
degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi
dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al
Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione
straordinaria.
Se
l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro trenta giorni dalla data del
verbale.
Tale
adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'Industria e
Commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.
Se
l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro
quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio
la cooperativa ha sede legale.
Il
testo dell'art. 11 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato
dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e come ulteriormente modificato
dalla presente legge, b il seguente:
Art.
11 (Effetti delle ispezioni)
In
caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà,
valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla
regolarizzazione entro un termine stabilito.
Ove
l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui ai primo
comma del presente articolo, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
sentita la commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la
cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale,
nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano
motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1926 n.
2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto legge
11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n.998, nonché
agli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile.
I
provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative
agricole, sono disposti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
previa intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, ed ove trattasi di
cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.
Per
le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti
previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione
nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Per
il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L.C.P.S. numero 1577/1947, si veda in
nota all'art. 3.
Note
all'art. 7:
Il
testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni) è il seguente:
Art.
3 (Esenzioni).
Sono
esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro,
che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
I
trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute,
diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta
qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma medesimo.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro
cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della
donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata
dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal
testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade
dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali
dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Per
gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite
all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizioni di
reciprocità. Le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (sopra
riportate) sono state sostituite dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta delle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. 31
ottobre 1990, n. 346, del seguente tenore:
Art.
3 ( Trasferimenti non soggetti all'imposta).
1.
Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
2. I
trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono
soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso
comma.
3.
Nei casi di cui al comma 2, il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni
dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di
avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro
alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal
donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere
pagata.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per
gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite
all'estero.
La
tabella A, parte 11, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) concerne i beni e i servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento.
(ritorno all'articolo relativo)
Nota
all'art. 10:
La
legge n. 1815/1939 reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza".
Nota
all'art. 12:
Il
testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il
seguente: Art. 2365 (Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di
obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
degli articoli 2450 e 2452. Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni
sull'assemblea), secondo comma. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve
essere redatto da un notaio.
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